Un lavoratore ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda all'esito di una procedura di mobilità. La Corte d'Appello ha riscontrato l'illegittimità della procedura per la mancata e tempestiva comunicazione formale dell'elenco dei licenziati ai sindacati e agli uffici del lavoro, condannando l'azienda al pagamento di 18 mensilità. Entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando che la comunicazione sindacale finale nel licenziamento collettivo deve rispettare il termine perentorio di sette giorni ed essere unica, chiara e completa. Ha inoltre stabilito che, per la graduatoria di scelta, l'anzianità convenzionale non può sostituire l'anzianità effettiva maturata presso il datore di lavoro, dovendo i criteri garantire totale oggettività e parità di trattamento.
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