Un giudice per le indagini preliminari ha disposto di propria iniziativa la correzione dell'errore materiale di una sentenza di condanna ormai definitiva risalente a diversi anni prima. Con questo provvedimento, il magistrato ha aggiunto la sanzione accessoria della revoca dei trattamenti assistenziali a carico del condannato. La difesa dell'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, eccependo l'impossibilità per il giudice di procedere senza una formale istanza di parte. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e annullato senza rinvio il provvedimento. La Suprema Corte ha chiarito che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la correzione dell'errore materiale rientra nella fase esecutiva e richiede necessariamente la richiesta del pubblico ministero o dell'interessato. L'iniziativa autonoma del magistrato determina una nullità insanabile.
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