Con la sentenza n. 34456 del 24/12/2019, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ha stabilito che la partecipazione di un lavoratore a una prassi aziendale illecita diffusa non attenua la gravità della sua condotta ai fini del licenziamento per giusta causa. Nel caso esaminato, un quadro responsabile della qualità aveva attivamente contribuito a falsificare i dati sulla qualità del servizio. La Corte ha ritenuto che tale comportamento, soprattutto data la posizione di responsabilità, leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario, rendendo irrilevante la circostanza che tale pratica fosse diffusa in azienda e legittimando il licenziamento per giusta causa.
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