Un Lavoratore è stato licenziato da un Ente di assistenza. Il Lavoratore ha contestato il licenziamento, sostenendo che l'Ente fosse un'amministrazione pubblica e che, quindi, non avesse seguito la procedura corretta per l'eccedenza di personale. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, ritenendo l'Ente di natura pubblica. L'Ente ha presentato ricorso in Cassazione, insistendo sulla sua natura privata. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha ribadito che la **natura giuridica enti assistenza** si determina con criteri specifici. Se anche solo uno dei requisiti per la natura privata manca, l'ente è pubblico. Nel caso specifico, la quota di membri privati nel consiglio di amministrazione dell'Ente non era "significativa". Pertanto, il licenziamento è nullo e il Lavoratore deve essere reintegrato.
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