Un lavoratore ha impugnato il proprio recesso davanti al Tribunale italiano contro un ente turistico estero operante in Italia. L'ente ha sollevato il difetto di giurisdizione, sostenendo la propria natura pubblica e invocando i giudici del proprio Paese d'origine. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la giurisdizione sul licenziamento a favore del giudice italiano. L'ente convenuto è un'associazione registrata di diritto privato, partecipata anche da soggetti privati e titolare di partita IVA italiana. Le sovvenzioni statali ricevute dall'ente estero non bastano a conferirgli prerogative sovrane o immunità. Il rapporto lavorativo si è svolto interamente sul territorio nazionale con contratto italiano.
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