Una società acquista un credito IVA in un'asta fallimentare ma si rifiuta di pagare, sostenendone l'inesistenza. La Corte di Cassazione, pur ritenendo tempestivo il ricorso, lo dichiara inammissibile nel merito. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul termine impugnazione: per i decreti decisori in ambito fallimentare, esso decorre solo dalla comunicazione formale della cancelleria e non dalla semplice lettura in udienza. Nel merito, si chiarisce che le contestazioni sull'esistenza del credito vanno sollevate nel procedimento di verifica del passivo, non con un reclamo avverso l'ordine di pagamento.
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