La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24881/2025, ha stabilito un importante principio in materia di processo tributario. Se il giudice riqualifica un'operazione economica, come una permuta, l'Agenzia delle Entrate non può modificare in corso di causa la propria pretesa impositiva per assoggettare a tassazione le singole prestazioni derivanti dalla nuova qualificazione, se ciò non era previsto nell'atto di accertamento originario. La Corte ha chiarito che il processo tributario ha natura di 'impugnazione-merito', limitando l'oggetto del contendere a quanto cristallizzato nell'atto impugnato, a tutela del diritto di difesa del contribuente. La sentenza ha inoltre accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia, specificando che la stima di un immobile non può basarsi solo sui valori OMI, ma richiede ulteriori elementi probatori.
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