La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di detrazione IVA operazioni inesistenti derivanti da transazioni "circolari" nel settore energetico. Una società aveva detratto l'IVA su acquisti di energia che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, facevano parte di un meccanismo fittizio a saldo zero con un'altra impresa. La Corte ha cassato la decisione di merito favorevole al contribuente, stabilendo che la detrazione non è ammessa per operazioni fittizie. Ha precisato che, per salvaguardare il principio di neutralità, la detrazione è possibile solo se viene provato che il rischio di perdita di gettito per l'Erario è stato completamente eliminato, cosa che il giudice di merito non aveva accertato. Inoltre, ha censurato il metodo di valutazione delle prove, che non aveva considerato l'insieme degli indizi in modo complessivo.
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