Un professionista, rappresentante legale di associazioni culturali, ha ricevuto un accertamento fiscale bancario per redditi da lavoro autonomo non dichiarati, basato su movimentazioni bancarie. Ha contestato l'accertamento, sostenendo la possibilità di dedurre i costi in via forfetaria e sollevando questioni sulla legittimità delle indagini bancarie e sul diritto al contraddittorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, in caso di accertamento analitico-presuntivo basato su indagini bancarie, il contribuente deve fornire prova analitica dei costi deducibili. L'autorizzazione alle indagini bancarie è un atto preparatorio non impugnabile, e il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio per i tributi non armonizzati. Il professionista ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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