L'Agenzia delle Entrate ha contestato le dichiarazioni fiscali di una società per IRES, IRAP e IVA, basandosi in parte su **accertamenti bancari**. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva parzialmente accolto il ricorso della società, annullando gli accertamenti bancari in quanto riteneva che la documentazione fornita fosse sufficiente. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, annullando la sentenza della CTR. Ha stabilito che la motivazione della CTR era "apparente", non avendo spiegato in modo specifico e analitico come la società avesse superato la presunzione legale sui movimenti bancari. Il caso torna alla CTR per un nuovo esame.
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