L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società, che agiva come rappresentante indiretto, il mancato pagamento dell'IVA all'importazione e le relative sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la **responsabilità del rappresentante indiretto IVA importazione**, ritenendo l'IVA non un diritto di confine. La Corte di Cassazione, richiamando una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, ha confermato questo principio. Ha stabilito che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale. Di conseguenza, solo l'importatore è responsabile del suo mancato pagamento, a meno che non esistano specifiche disposizioni nazionali che estendano esplicitamente la responsabilità solidale al rappresentante indiretto. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato.
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