Una contribuente acquista un edificio, esegue radicali opere di ristrutturazione, ricava numerosi appartamenti indipendenti e li rivende a terzi estranei al nucleo familiare. L'Agenzia delle Entrate qualifica l'operazione come attività commerciale, contestando il mancato versamento di imposte dirette, IVA e IRAP. La cittadina ricorre in giudizio sostenendo la natura privata e occasionale della cessione patrimoniale. La Corte di Cassazione rigetta definitivamente le censure della contribuente. I giudici di legittimità stabiliscono che, in ambito tributario, l'attività di impresa e vendita immobili si configura anche attraverso il compimento di un unico affare economico rilevante. La gestione coordinata di interventi edilizi e la successiva collocazione degli alloggi sul mercato evidenziano un chiaro scopo di lucro imprenditoriale, rendendo pienamente legittimo il recupero fiscale.
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