Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non pagate, lamentando il mancato rispetto del termine dilatorio accertamento di sessanta giorni. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non aveva redatto un formale verbale di chiusura delle operazioni, impedendogli di presentare le proprie osservazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in caso di accesso mirato per acquisire documenti, è sufficiente la consegna del verbale di ricezione della documentazione per far decorrere il termine dilatorio accertamento. Non serve un ulteriore atto formale se le verifiche proseguono presso gli uffici finanziari. Inoltre, la Corte ha confermato la spettanza delle spese di lite all'ufficio impositore, anche se difeso da propri funzionari, e ha negato lo sconto sulle sanzioni poiché il contribuente non aveva accettato la proposta di mediazione. Il Contribuente perde definitivamente la causa.
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