L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro un'Azienda in liquidazione, contestando i ricavi dichiarati basandosi sugli **studi di settore** per IRAP, IVA e reddito. L'Azienda ha contestato, sostenendo che la differenza era minima e giustificata da una crisi di settore, nuovi investimenti e una politica di prezzi aggressiva. I giudici di primo e secondo grado hanno accolto le ragioni dell'Azienda. L'Agenzia ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che i giudici precedenti avevano correttamente valutato le difese dell'Azienda e che l'applicazione degli **studi di settore** non era automatica, specialmente con una modesta differenza e giustificazioni valide.
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