L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una Società la deducibilità costi imbarcazioni (IRES, IRAP, IVA) per due anni, sostenendo che non fossero beni strumentali. Le commissioni tributarie hanno dato ragione all'Agenzia. La Cassazione, esaminando il ricorso della Società, ha respinto le contestazioni sul mancato contraddittorio preventivo, ma ha accolto i motivi relativi alla deducibilità dei costi e alla carenza di motivazione dell'accertamento IVA. La sentenza precedente è stata cassata e il caso rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame, riconoscendo l'importanza di valutare la prova della destinazione aziendale delle imbarcazioni.
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