La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del **termine dilatorio accertamento fiscale** di 60 giorni. Un contribuente aveva contestato un avviso di accertamento, sostenendo che il termine non fosse stato rispettato dopo una serie di richieste di documentazione. La Corte ha stabilito che il termine di 60 giorni, previsto dall'Art. 12, comma 7, L. 212/2000, decorre solo dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) che conclude una verifica fiscale presso la sede del contribuente. Le successive acquisizioni documentali presso gli uffici dell'Amministrazione Fiscale non riaprono o estendono tale termine. Pertanto, l'avviso di accertamento, emesso anni dopo il PVC iniziale, era valido, e il ricorso del contribuente è stato respinto.
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