L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società, attiva come rappresentante fiscale leggero, il mancato pagamento dell'IVA sull'importazione di merci transitate dall'Italia ma destinate ad altri Paesi europei. L'Ufficio riteneva inapplicabile il **Regime doganale 42** poiché le merci, provenienti dalla Svizzera, possedevano già lo status unionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell'esenzione. I giudici hanno chiarito che l'immissione in libera pratica in Italia, finalizzata al successivo trasferimento e consumo in Slovenia, Slovacchia e Croazia, rispetta tutti i requisiti comunitari. Di conseguenza, l'IVA non è dovuta in Italia, bensì nei Paesi di effettivo consumo, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al rappresentante fiscale. L'Agenzia delle Dogane perde il ricorso.
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