Un'azienda agricola ha emesso nel 2009 note di credito per annullare fatture del 2007 emesse a un consorzio, emettendo contemporaneamente nuove fatture di pari importo a un'altra società. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendo che si trattasse di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che, una volta che l'amministrazione finanziaria fornisce indizi sulla falsità delle transazioni, spetta al contribuente dimostrare la loro effettiva esistenza. Inoltre, per il principio di cartolarità, l'IVA indicata in fattura è sempre dovuta, indipendentemente dall'effettiva esecuzione dell'operazione, per evitare rischi di detrazioni indebite. La sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio.
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