L'Agenzia delle Entrate ha contestato la mancata tassazione, ai fini IRES e IVA, dei contributi erogati dalla Provincia Autonoma a un'Impresa di Trasporti per il servizio pubblico locale. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti sulla tassabilità dei contributi pubblici. Per le imposte dirette (IRES), i contributi a copertura dei disavanzi d'esercizio delle imprese di trasporto non sono tassabili. Per l'IVA, invece, la tassabilità dipende dalla funzione del contributo: se questo è direttamente connesso al prezzo del servizio, consentendo agli utenti di pagare una tariffa ridotta, deve essere incluso nella base imponibile. La Suprema Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso del Fisco, annullando la decisione precedente limitatamente all'IVA e rinviando la causa al giudice di merito per verificare se esista questo legame diretto tra il contributo e la riduzione del prezzo per i viaggiatori.
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