L'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava l'indebita detrazione dell'IVA per l'acquisto di autovetture, ritenendo tali acquisti come operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la legittimità dell'atto. I giudici hanno chiarito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non basta invocare una generica buona fede soggettiva. Se l'ufficio dimostra, anche tramite indizi, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza professionale, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il coinvolgimento. Inoltre, per gli accertamenti "a tavolino" sull'IVA, l'omesso contraddittorio preventivo non annulla l'atto se il contribuente non prova quali argomenti decisivi avrebbe potuto spendere a propria difesa.
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