Una società, come assuntore di un concordato fallimentare, acquisisce un ingente credito IVA. Per poterlo recuperare, il curatore fallimentare emette la necessaria nota di variazione, ma solo dopo la chiusura formale della procedura. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che il curatore non avesse più poteri. La Corte di Cassazione ha invece sancito la piena legittimazione del curatore alla nota di variazione anche dopo la chiusura. Questo potere, definito 'ultrattivo', è indispensabile per dare completa esecuzione al concordato e trasferire effettivamente il credito all'assuntore. La Corte ha quindi dato ragione alla società, stabilendo un principio fondamentale a tutela di chi rileva aziende in crisi.
Continua »