Una società, dopo aver cessato l'attività, chiede il rimborso di un credito IVA che per errore aveva scelto di portare in detrazione. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso e l'atto diventa definitivo. La società tenta allora la via dell'autotutela tributaria, ma l'Agenzia rifiuta di annullare il proprio diniego. La Corte di Cassazione dà torto alla società, stabilendo un principio fondamentale: il giudice non può sindacare il merito di un atto definitivo quando valuta il diniego di autotutela. Il suo controllo si limita a verificare se esista un 'rilevante interesse generale' alla rimozione dell'atto, interesse che non può coincidere con quello puramente economico del contribuente. In questo caso, la società difendeva solo un interesse privato, non generale.
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