Un'azienda di costruzioni, la cui attività principale è la vendita di immobili, affitta sistematicamente le unità invendute. L'Agenzia delle Entrate contesta la detrazione totale dell'IVA, chiedendo l'applicazione del pro rata IVA. L'azienda si difende sostenendo che la locazione sia un'attività solo occasionale. La Corte di Cassazione dà ragione all'Agenzia, stabilendo un principio importante: l'affitto sistematico di immobili invenduti non è un'attività occasionale, ma una gestione strumentale all'attività principale. Di conseguenza, l'azienda deve applicare il pro rata IVA, vedendo ridotto il proprio diritto alla detrazione. La sentenza precedente, favorevole all'azienda, viene annullata.
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