Una società edile riceve un avviso di accertamento per presunti ricavi non dichiarati. L'Agenzia delle Entrate basa l'intera pretesa sulle sole dichiarazioni di due clienti, senza svolgere ulteriori indagini. I giudici tributari annullano l'atto, perché le semplici dichiarazioni di terzi, non supportate da altre prove, non costituiscono le 'presunzioni qualificate' necessarie per un legittimo accertamento analitico induttivo. La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell'Agenzia, ha sospeso il procedimento per consentire alla società di aderire a una definizione agevolata, lasciando però intatto il principio sulla necessità di prove solide.
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