Un contribuente, socio di una società, riceve un avviso di accertamento basato su versamenti effettuati a favore dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate presume che tali somme siano redditi non dichiarati. Il contribuente impugna l'atto, lamentando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, cioè il suo diritto a essere sentito prima dell'emissione dell'avviso. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Stabilisce un principio fondamentale: la violazione di tale diritto non rende l'atto automaticamente nullo. Per ottenere l'annullamento, il contribuente deve superare la 'prova di resistenza', dimostrando in modo concreto quali argomenti non pretestuosi avrebbe potuto presentare per modificare la decisione del Fisco. Non avendolo fatto, l'accertamento è confermato.
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