L'Azienda ha impugnato la richiesta dell'Istituto Assicurativo relativa al pagamento di un premio supplementare silicosi per il periodo dal 2008 al 2012, pari a circa quattromila euro. L'ente previdenziale aveva accertato l'esposizione al rischio dei lavoratori durante la produzione di vernici al quarzo. L'Azienda sosteneva l'insussistenza del rischio, presentando una perizia contraria e contestando il valore probatorio del verbale ispettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e che i verbali ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso per le dichiarazioni raccolte, costituiscono elementi liberamente valutabili che, uniti alle analisi tecniche, dimostrano la sussistenza del rischio e la correttezza della pretesa contributiva.
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