L'Imputato, accusato di tentata rapina impropria, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la qualificazione del fatto o la misura della pena, poiché l'accordo vincola interamente le parti e implica l'accettazione della qualificazione giuridica. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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