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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Truffa e prescrizione: inammissibilità del ricorso per cassazione
L'Imputata è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa ai danni della Persona Offesa. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso lamentando il mancato rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore e chiedendo la dichiarazione di prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di rinvio era priva di adeguate motivazioni e configurava un abuso del processo. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza d'appello, poiché impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. L'Imputata perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso si basa sulla presunta mancanza di motivazione riguardo al calcolo della sanzione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata a pochissimi casi eccezionali, come i vizi nella formazione della volontà o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare la misura della pena concordata se questa rispetta i limiti di legge. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce successive contestazioni generiche. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo blindato e sanzioni
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena concordata (patteggiamento). Il ricorrente lamentava la mancata verifica di cause evidenti di proscioglimento e la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il patteggiamento è limitato per legge a casi tassativi. La presunta violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità non rientra tra i motivi ammissibili. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Impugnazione del patteggiamento: l’accordo non si tocca
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che la legge limita fortemente l'impugnazione del patteggiamento. Una volta raggiunto l'accordo sulla pena, l'imputato non può rimettere in discussione i fatti o lamentare la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La ricostruzione del fatto si basa infatti sulla non contestazione degli elementi di indagine. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Impugnazione del patteggiamento: l’accordo non si cancella
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per motivi tassativi e specifici previsti dalla legge, tra i quali non rientrano la mancata pronuncia di proscioglimento immediato o la valutazione di congruità della pena, se quest'ultima rispetta i limiti edittali. Il patteggiamento costituisce infatti un accordo negoziale di diritto pubblico basato sulla non contestazione delle accuse. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato per rapina in secondo grado, propone ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena base. La Corte d'Appello aveva applicato la sanzione concordata tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un vero e proprio accordo processuale non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o i criteri di calcolo della stessa, a meno che la sanzione concordata non sia del tutto illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: vietato ricorrere dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata spiegazione del calcolo della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare il calcolo della pena o i motivi a cui ha rinunciato, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni. In secondo grado, le parti avevano definito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Sono inammissibili le censure sul proscioglimento o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Il Ricorrente, condannato per ricettazione, ha concordato la pena di due anni di reclusione e ottocento euro di multa in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando difetti di motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti che non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione dei fatti concordati, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: patti fermi e multe
Due imputati, dopo aver concordato l'applicazione della pena per reati tra cui tentata estorsione e ricettazione, hanno proposto un ricorso per cassazione contro patteggiamento. Lamentavano l'errata qualificazione giuridica dei fatti, l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento e la mancata concessione della non menzione della condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che i motivi di impugnazione contro il patteggiamento sono strettamente limitati dalla legge. In particolare, la mancata menzione della condanna opera direttamente per legge e non richiede un'esplicita statuizione del giudice se non concordata come condizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio in concorso, concordano con la Procura Generale una riduzione della pena in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione sui punti concordati, compresi i vizi di motivazione o la quantificazione della pena. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: l’errore che costa tremila euro
Un cittadino, accusato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, concorda un patteggiamento a due anni di reclusione. Successivamente, presenta autonomamente un ricorso lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, l'accordo sulla pena limita fortemente i motivi di impugnazione. In secondo luogo, la legge vieta il ricorso per cassazione personale, imponendo la firma di un avvocato cassazionista. Il ricorrente viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Limiti ricorso patteggiamento: l’accordo esclude i ripensamenti
Quattro imputati concordano la pena con il pubblico ministero tramite patteggiamento. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione del proscioglimento immediato e contestando la determinazione dell'età di uno di loro, effettuata tramite radiografia del polso. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono i rigidi limiti ricorso patteggiamento: dopo l'accordo, non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento. Inoltre, la radiografia del polso è ritenuta uno strumento scientificamente idoneo per accertare l'età biologica del soggetto, prevalendo su documenti d'identità di dubbia provenienza o efficacia. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: concorda la pena ma fa ricorso, condannato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per rapina impropria aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha proposto ricorso lamentando la mancata contestazione di un'aggravante. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato l'accordo sulla pena, i motivi di impugnazione in Cassazione sono estremamente limitati e non possono riguardare questioni di merito già rinunciate o la valutazione delle aggravanti regolarmente contestate nell'atto di accusa.
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Ricorso per cassazione personale: il rischio del fai da te penale
Il Tribunale applicava all'imputato una pena concordata per i reati di estorsione e porto abusivo di armi. L'imputato presentava personalmente ricorso per cassazione, lamentando il mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La legge stabilisce infatti che il ricorso per cassazione personale non è più consentito: l'atto deve essere firmato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici pubblici: processo anche senza querela
Alcuni cittadini venivano accusati di aver occupato abusivamente i locali di un ospedale pubblico. Il Giudice di Pace dichiarava l'estinzione del procedimento per intervenuta remissione tacita della querela. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'occupazione di una struttura sanitaria pubblica configurasse il reato di invasione di edifici pubblici, procedibile d'ufficio e non soggetto a querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, trattandosi di un immobile destinato a uso pubblico, il reato è procedibile d'ufficio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice di Pace per la celebrazione del regolare processo.
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Sostituzione di persona e truffa: doppio reato e condanna dura
L'Imputato è stato condannato per ricettazione, contraffazione di documenti, sostituzione di persona e tentata truffa ai danni di una Compagnia Assicurativa. La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo che la delega per presentare la querela fosse stata depositata in ritardo e che i reati di sostituzione di persona e truffa non potessero coesistere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i documenti sulla procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del processo. Inoltre, hanno confermato che si configura il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e truffa, poiché i due illeciti proteggono beni giuridici differenti: la fede pubblica e il patrimonio. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali, una sanzione alla Cassa delle Ammende e le spese di difesa della Compagnia Assicurativa.
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Motivi aggiunti nel ricorso: prescrizione batte vizio di forma
L'Imputato, accusato di truffa, ha ottenuto in appello la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nonostante ciò, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la nullità di alcune udienze per la mancata presenza di un interprete durante la testimonianza della persona offesa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i motivi aggiunti nel ricorso possono solo approfondire i punti già contestati nell'atto principale e non introdurre questioni procedurali completamente nuove. Inoltre, la prescrizione del reato prevale sulle nullità processuali non assolute. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e delle spese di difesa della parte civile.
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Truffa per erogazioni pubbliche: condannati i finti lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione per un datore di lavoro e una finta dipendente, accusati del reato di truffa per erogazioni pubbliche. I giudici di merito avevano accertato l'inesistenza del rapporto di lavoro tramite un'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro e diverse testimonianze. Gli imputati hanno proposto ricorso contestando la valutazione delle prove e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I primi motivi sono stati ritenuti generici poiché riproducevano semplicemente le difese dell'appello senza contestare la sentenza di secondo grado. Anche la richiesta di non punibilità è stata respinta per mancanza di prove sul risarcimento del danno e per la gravità della condotta già accertata dai giudici di merito.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per usura, estorsione e autoriciclaggio, propone concordato in appello concordando una pena ridotta a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello non abbia valutato la sua innocenza o altre cause di proscioglimento prima di accogliere l'accordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, l'imputato non può lamentarsi della mancata valutazione del proscioglimento, a meno che non contesti la validità del proprio consenso o l'illegalità della pena. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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