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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Remissione di querela: addio condanna per truffa in Cassazione
Un uomo, condannato in appello per truffa a sei mesi di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente alla sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza dei termini per impugnare, la vittima ha formalizzato la remissione di querela davanti ai Carabinieri, accettata dal difensore dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato al fine di far valere la remissione di querela sopravvenuta. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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Particolare tenuità del fatto: la Cassazione cancella la condanna
L'Imputato era stato condannato per il reato di ricettazione di lieve entità. La Corte d'Appello aveva negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che i limiti edittali del reato superassero i cinque anni di reclusione. La Cassazione, richiamando una storica pronuncia della Corte Costituzionale, chiarisce che la particolare tenuità del fatto è invece applicabile anche ai reati privi di un minimo edittale di pena detentiva, come la ricettazione attenuata. Tuttavia, poiché nel frattempo è decorso il tempo massimo previsto dalla legge, la Suprema Corte rileva l'avvenuta prescrizione del reato e annulla la sentenza di condanna senza rinvio, liberando definitivamente l'imputato da ogni conseguenza penale.
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Confisca nel patteggiamento: serve sempre la motivazione
Quattro soggetti, accusati di tentata rapina aggravata in concorso, concordano la pena con il giudice tramite patteggiamento. Il tribunale dispone anche la confisca di denaro e oggetti sequestrati. Gli imputati ricorrono in Cassazione contestando la qualificazione del reato e la mancanza di motivazione sulla confisca. La Suprema Corte dichiara inammissibili i motivi sul merito del reato, poiché nel patteggiamento non vi è un errore manifesto. Tuttavia, accoglie il ricorso sulla confisca nel patteggiamento: il giudice non ha spiegato perché ha confiscato denaro, telefoni e carte di credito. La Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla confisca, rinviando al Tribunale per una nuova valutazione, mentre conferma la pena e dichiara inammissibile il ricorso di uno dei condannati, sanzionandolo.
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Ricorso contro patteggiamento: l’accordo blocca l’assoluzione
L'Imputato ha proposto ricorso contro patteggiamento per i reati di rapina aggravata e porto d'armi. La difesa lamentava la mancata specificazione di chi possedesse materialmente le armi tra i coimputati, chiedendo l'assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi stabiliti dalla legge, come l'espressione della volontà, la qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Poiché i motivi presentati non rientravano in queste categorie, il ricorso è stato respinto e l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di concordato in appello sulla pena, aveva ridotto la sanzione. La difesa lamentava la mancata pronuncia su possibili cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questa rinuncia crea una preclusione processuale che impedisce di ridiscutere la responsabilità o chiedere il proscioglimento, limitando la cognizione del giudice solo alla legalità della pena concordata. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Limiti ricorso patteggiamento: no a ricorsi copia e incolla
Un imputato ha concordato un patteggiamento per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché estremamente generico e contenente elementi estranei al caso, frutto di un palese copia-incolla. I giudici hanno ribadito i severi limiti ricorso patteggiamento: la legge consente l'impugnazione solo per vizi sulla volontà dell'imputato, difformità della sentenza rispetto alla richiesta, errore sulla qualificazione del reato o illegalità della pena. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’impossibile ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un contrasto logico tra motivazione e dispositivo in una sentenza di appello. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena in seguito a un concordato in appello, istituto che prevede l'accordo tra le parti e la rinuncia ad alcuni motivi di gravame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che contro le sentenze nate da concordato in appello il ricorso è limitato solo a vizi specifici, come la formazione della volontà o l'illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento e ricorso: la Cassazione fissa i limiti
L'Imputato ha concordato con il giudice un patteggiamento a tre anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata, ricettazione e porto abusivo di una pistola scacciacani. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non avesse motivato a sufficienza l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento, la motivazione sull'assenza di motivi di proscioglimento può essere sintetica ed essenziale. Il ricorso può essere accolto solo se l'errore del giudice emerge in modo evidente e immediato dal testo della sentenza stessa, circostanza non avvenuta in questo caso. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di rapina e lesioni personali, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti e il mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva, inclusa la qualificazione del reato, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: la Cassazione chiude ogni via
Il Tribunale applicava a Il Ricorrente la pena concordata tramite patteggiamento. Il difensore proponeva ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla responsabilità e l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. La legge limita fortemente i motivi di impugnazione dopo l'accordo sulla pena, escludendo la contestazione della responsabilità o la mancata pronuncia di proscioglimento d'ufficio. Di conseguenza, la Corte ha condannato Il Ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena stessa. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare in Cassazione la misura della sanzione o la valutazione delle attenuanti, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso: niente prescrizione per il condannato
Il caso riguarda un uomo condannato per ricettazione. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha rigettato l'istanza di rinvio del difensore, priva di idoneo certificato medico. I giudici hanno poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso a causa della manifesta infondatezza dei motivi presentati. Secondo il principio di diritto ribadito, l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non ha potuto rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado. L'imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Truffa contrattuale: polizze false e ricorso inammissibile
Un intermediario finanziario è stato condannato per il reato di truffa contrattuale ai danni di diversi risparmiatori, ingannati tramite la consegna di polizze fideiussorie false per ottenere capitali. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la responsabilità per un tentativo di truffa e la quantificazione dei danni liquidati alle parti civili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione. Inoltre, la condanna generica al risarcimento con provvisionale non è impugnabile davanti alla Corte di legittimità. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento e ricorso in Cassazione: l’accordo che costa caro
L'Imputato, condannato per rapina aggravata a seguito di accordo sulla pena, propone ricorso lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso poiché generico e privo di critiche specifiche alla sentenza. I giudici chiariscono che, in caso di patteggiamento, il controllo del magistrato sul proscioglimento immediato non richiede una motivazione esaustiva se non emergono elementi evidenti dagli atti. Con questa decisione sul tema del patteggiamento e ricorso in Cassazione, il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento: concordare la pena e poi tentare il ricorso
Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione e detenzione di stupefacenti a seguito di patteggiamento. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso lamentando l'erronea applicazione di alcune aggravanti e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta ratificato il patteggiamento, non è possibile contestare la qualificazione giuridica dei fatti se non in presenza di un errore manifesto. Inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere censurata in sede di legittimità se la pena concordata rispetta i limiti di legge. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se firmi l’accordo non puoi ripensarci
L'Imputato, condannato per truffa e violenza privata, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione in Cassazione. Non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio dopo aver liberamente concordato la pena, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o sull'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per rapina e lesioni, concordano in secondo grado una riduzione della pena a tre anni e sei mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e l'applicazione delle pene accessorie. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità i motivi rinunciati o la congruità della sanzione pattuita. Inoltre, le pene accessorie, essendo obbligatorie per legge, sfuggono all'accordo delle parti e devono essere applicate d'ufficio dal giudice. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione del reato di ricettazione: il tempo cancella la pena
I due imputati erano stati condannati per il reato di ricettazione in concorso, per essere stati trovati in possesso di numerosi beni rubati all'interno di un esercizio commerciale e di un rifugio montano. La Corte d'appello aveva fissato la data di consumazione del reato al giorno della perquisizione e del rinvenimento della merce. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei difensori, ricordando che la ricettazione è un reato istantaneo e che, in mancanza di prove certe sulla data di acquisto, si deve fare riferimento alla data del furto originario in base al principio del favor rei. Di conseguenza, applicando questo calcolo temporale, la prescrizione del reato di ricettazione era già maturata. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna.
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Frode assicurativa: condanna annullata per prescrizione
Una automobilista viene condannata in appello per il reato di frode assicurativa, avendo denunciato un finto incidente stradale per ottenere il risarcimento dei danni. L'imputata ricorre in Cassazione lamentando la mancata notifica della citazione al suo reale indirizzo e l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte accerta l'effettiva nullità della notifica, inviata all'indirizzo del coimputato. Tuttavia, i giudici rilevano che il tempo massimo per punire il fatto è ormai scaduto. Applicando il principio di diritto per cui la causa estintiva prevale sui vizi procedurali se non servono nuovi accertamenti, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna. L'imputata vince il ricorso e non dovrà scontare alcuna pena.
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