Un uomo, condannato per rapina, concorda in appello una riduzione della pena a un anno e otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla quantificazione della pena e l'omessa valutazione di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta raggiunto l'accordo in secondo grado e rinunciato ai motivi di impugnazione, l'imputato può ricorrere in Cassazione solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore Generale o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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