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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Concordato in appello: rinuncia ai motivi e blocco del ricorso
L'Imputato, accusato di ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non ha valutato le condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non compresi nell'accordo. Questa scelta limita i poteri del giudice, che non deve pronunciarsi sulle questioni accantonate dall'imputato. Non è quindi possibile contestare in seguito la mancata assoluzione su punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado chiedendo e ottenendo l'applicazione della pena tramite concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. L'Imputato aveva rinunciato espressamente a tale doglianza sottoscrivendo l'accordo sulla pena concordata. La proposizione del ricorso ha integrato una grave colpa processuale. I giudici di legittimità hanno pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento e ricorso in Cassazione: i confini dell’accordo
L'Imputato ha proposto appello supremo contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari. La difesa ha lamentato un presunto difetto di motivazione circa la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito la disciplina legata al tema del Patteggiamento e ricorso in Cassazione: la legge limita in modo tassativo i casi di impugnazione. L'accesso al rito speciale comporta la rinuncia a contestare la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale. Per queste ragioni, la Corte ha confermato la decisione, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso contro la pena
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha rideterminato la sanzione a due anni e sei mesi di detenzione, oltre a seicento euro di multa. La difesa contesta la mancata valutazione del proscioglimento immediato e la scarsa verifica del materiale probatorio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quando si sceglie la strada del concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di merito e non può successivamente lamentare in sede di legittimità l'omesso vaglio delle cause di proscioglimento o la misura della pena concordata, salvo che quest'ultima sia illegale. Di conseguenza, L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: limiti fissati
Due imputati hanno concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Tribunale. In seguito, il loro difensore ha presentato ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando che il giudice non avesse motivato l'assenza di cause di proscioglimento immediato e di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che la legge stabilisce limiti rigorosi per contestare le sentenze concordate. La mancanza di motivazione sul proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti. Inoltre, la pena applicata corrispondeva esattamente all'accordo siglato dalle parti, escludendo ogni illegalità. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza, condannando gli imputati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: no ai vizi di motivazione
L'Imputata concorda un patteggiamento per il reato di rapina impropria aggravata dall'uso di armi, ottenendo la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e mille euro di multa. Successivamente, tramite il proprio difensore, propone un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del giudice riguardante il calcolo della pena, la valutazione delle circostanze e il mancato proscioglimento. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La legge limita infatti la possibilità di impugnare una sentenza concordata a soli casi specifici, tra i quali non rientra la semplice critica alla motivazione. Di conseguenza, l'Imputata perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e limiti al ricorso
Gli Imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la sanzione a tre anni di reclusione e 1600 euro di multa. Tale decisione derivava dall'applicazione del concordato in appello, con cui le parti avevano concordato la pena rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Ciononostante, gli Imputati hanno successivamente contestato in sede di legittimità presunti errori di qualificazione giuridica e difetti di valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che, dopo aver stretto il concordato in appello, la parte non può presentare ricorso per motivi ai quali ha espressamente rinunciato. Di conseguenza, gli Imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per mancata assoluzione
La Corte di Appello applicava all'imputato la sanzione stabilita tramite concordato in appello tra difesa e pubblica accusa. Successivamente, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione dei giudici sulla mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accesso al concordato sui motivi preclude la possibilità di contestare la mancata assoluzione o il difetto di motivazione sul proscioglimento immediato. La parte può contestare dinanzi alla Suprema Corte solo vizi sul consenso, sulla formazione della volontà o sull'eventuale illegalità della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo il patto
L'imputato concorda la pena in secondo grado per il reato di ricettazione di lieve entità. La Corte d'Appello accoglie l'accordo rideterminando la sanzione a nove mesi di reclusione e duecento euro di multa. Successivamente, la difesa impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla qualificazione del fatto e sull'assenza di proscioglimento immediato. I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare la qualificazione giuridica già accettata né l'omesso proscioglimento, salvo vizi sulla formazione della volontà, dissenso del pubblico ministero o pena illegale. La Corte condanna il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Impugnazione del patteggiamento tra accordo e ricorso
L'imputata concorda l'applicazione della pena per il reato di rapina impropria all'interno di un esercizio commerciale. Successivamente, la difesa propone ricorso per cassazione contestando l'inquadramento del fatto e l'omesso proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. La legge circoscrive l'impugnazione del patteggiamento a casi tassativi di violazione di legge ed errore manifesto. L'accordo liberamente stipulato tra le parti vincola il processo e impedisce una successiva rivalutazione dei fatti già accertati.
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Ricettazione continuata: unico possesso ma reati distinti
I ricorrenti contestavano la condanna per plurimi reati unificati sotto il vincolo della ricettazione continuata. La difesa sosteneva che la ricezione simultanea di più beni illeciti costituisse un unico reato, anziché una pluralità di fattispecie. La Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di oggetti provenienti da reati differenti determina distinti illeciti penali. Il mero possesso nello stesso contesto spazio-temporale non unifica la condotta. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo l'estinzione per prescrizione e confermando la piena validità della pena inflitta.
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Concordato in appello: l’accordo chiude la via al ricorso
L'imputato ha pattuito una pena ridotta a un anno di reclusione mediante il concordato in appello con il consenso del Pubblico Ministero. Successivamente ha promosso ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione e la mancata verifica di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude contestazioni generiche sulla motivazione o su questioni a cui la parte ha implicitamente rinunciato. Il concordato in appello vincola le parti: il ricorso in sede di legittimità resta consentito solo per vizi del consenso, violazioni dell'accordo o per sanzioni illegali fuori dai limiti previsti dalla legge. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tentata estorsione: minaccia di licenziamento per ottenere voti
Un candidato politico e un suo sostenitore hanno minacciato un cittadino: se lui e la sua famiglia non avessero votato per loro alle elezioni comunali, la sua compagna avrebbe perso il lavoro precario per mancato rinnovo contrattuale. I giudici di secondo grado hanno assolto gli imputati ritenendo che il voto non costituisse un atto economico e che il profitto politico non avesse natura patrimoniale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che la tentata estorsione sussiste pienamente. La minaccia di far perdere un'opportunità di lavoro provoca un danno economico diretto alla vittima, mentre l'elezione garantisce vantaggi economici e incarichi retribuiti ai colpevoli.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo e vincoli
Due soggetti concordano una pena detentiva e pecuniaria per i reati di tentata estorsione pluriaggravata e danneggiamento in concorso. Dopo la definizione del procedimento con rito speciale, entrambi presentano ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della decisione. Il primo imputato denuncia la mancata valutazione del proscioglimento immediato senza motivare le ragioni specifiche. Il secondo imputato contesta la qualificazione del fatto, sostenendo la propria estraneità alle minacce e l'assenza del concorso morale. La Suprema Corte dichiara inammissibili entrambe le impugnazioni. La legge limita tassativamente il ricorso contro il patteggiamento ai soli casi di errore manifesto sulla qualificazione giuridica, escludendo nuove rivalutazioni dei fatti. I giudici condannano i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: l’accordo chiude la via
Un imputato concordava con l'accusa l'applicazione della pena per reati di estorsione aggravata. Successivamente, la difesa presentava ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione del giudice in merito all'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge limita in modo tassativo i motivi per cui è consentito il ricorso contro il patteggiamento, escludendo i presunti difetti di motivazione sull'insussistenza di motivi di assoluzione. L'accordo iniziale sulla pena vincola le parti e rende definitivo l'esito concordato. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: accordo valido senza ricorso
Un imputato ha definito il proprio giudizio di secondo grado tramite il concordato in appello, patteggiando una pena di due anni di reclusione e novecento euro di multa con equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata prevalenza della circostanza attenuante sul reato contestato. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare il calcolo della pena liberamente concordata, salvo i casi di sanzione illegale. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul merito
Due imputati hanno pattuito la rideterminazione della pena tramite concordato in appello per reati di resistenza e ricettazione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la responsabilità penale e lamentando il mancato proscioglimento d'ufficio da parte della Corte territoriale. I Supremi Giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. L'accordo sulla pena comporta l'espressa rinuncia ai motivi di merito, precludendo ogni successiva contestazione in sede di legittimità, salvo l'ipotesi di pena illegale. Gli imputati sono stati quindi condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Accordo e ricorso contro il patteggiamento: i limiti
L'Imputato, accusato di usura ed estorsione con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, concordava una pena di due anni di reclusione senza pene sostitutive, dopo che il giudice aveva respinto la detenzione domiciliare per divieto normativo sui reati gravi. Successivamente, la difesa proponeva ricorso contro il patteggiamento, contestando la costituzionalità del divieto di conversione della pena e lamentando la mancata motivazione sull'aggravante mafiosa e sul proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento: l'accordo finale aveva superato la precedente istanza e la legge limita tassativamente le censure ammissibili contro la sentenza concordata, escludendo i vizi di pura motivazione. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado stipulando un concordato in appello, attraverso il quale ha concordato una riduzione della sanzione e ha rinunciato a tutti gli altri motivi di gravame. In seguito, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza proprio in merito alla determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di udienza. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude contestazioni sulla congruità della pena concordata, a meno che non si tratti di sanzione totalmente illegale o di vizi nella formazione della volontà negoziale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto blindato e ricorsi respinti
Diversi imputati, condannati per rapina pluriaggravata, hanno concordato una pena ridotta con la Procura durante il secondo grado di giudizio. Successivamente, i condannati hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione, mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ed errori nel computo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Con la stipula del concordato in appello, le parti rinunciano a ogni ulteriore censura sul merito dei fatti. I giudici hanno inoltre chiarito che eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi non integrano una pena illegale, purché il risultato finale rimanga all'interno dei limiti edittali generali previsti dalla legge.
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