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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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1847 provvedimenti

Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Ricorso contro il patteggiamento: pena scelta e ricorso negato
L'Imputato concordava l'applicazione della pena con la Procura, ma successivamente proponeva un ricorso contro il patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava la mancata verifica della sua effettiva colpevolezza e la superficialità della motivazione del Tribunale nel non aver pronunciato il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La legge stabilisce limiti rigorosi per impugnare la sentenza concordata, escludendo ogni contestazione sui fatti o sulla responsabilità penale. Chi sceglie il rito speciale rinuncia infatti a ridiscutere le prove storiche dell'accusa. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna concordata e hanno obbligato L'Imputato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul reato dopo l’accordo
Un imputato accusato del reato di rapina ha stipulato un accordo sulla pena con la Procura Generale durante il processo di secondo grado. La Corte territoriale ha accolto la proposta di concordato in appello, riducendo la sanzione a tre anni e dieci mesi di reclusione e applicando una multa. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità sostenendo che i fatti costituissero un semplice furto e lamentando l'illegalità del trattamento punitivo applicato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che chi sottoscrive l'accordo non può rimettere in discussione la qualificazione del fatto o il merito della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorso escluso
L'Imputato concorda la pena con l'accusa in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, ottenendo una riduzione degli anni di reclusione e la rimodulazione dell'interdizione dai pubblici uffici. Nonostante l'intesa raggiunta e recepita dalla Corte territoriale, l'uomo impugna il provvedimento in Cassazione per lamentare la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile: chi sottoscrive un patto sulla pena non può successivamente contestare i criteri di calcolo o la quantificazione della sanzione, a meno che essa sia contraria alla legge. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena concordata e blocco del ricorso
Un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aveva concordato la pena in secondo grado mediante l'istituto del Concordato in appello. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando errori nella determinazione della sanzione e nel calcolo delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. La legge stabilisce infatti che, una volta raggiunto l'accordo sulla sanzione tra accusa e difesa, non è più possibile contestare il calcolo della pena o il bilanciamento delle attenuanti davanti ai giudici di legittimità. Il ricorso è ammesso solo se riguarda la formazione della volontà delle parti o pene illegali. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione del reato di ricettazione: condanna annullata
La vicenda riguarda un cittadino accusato di aver ricevuto un telefono cellulare di provenienza furtiva nell'agosto del 2010. I giudici di merito hanno riconosciuto la particolare tenuità del danno economico, ma hanno comunque confermato la condanna penale nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione ha chiarito le modalità di computo dei termini temporali. La circostanza di lieve entità non modifica il termine decennale ordinario per l'estinzione del procedimento. Tuttavia, all'epoca della decisione di appello nel febbraio 2021, il termine massimo risultava ampiamente decorso. I giudici supremi hanno quindi accertato la prescrizione del reato di ricettazione e hanno annullato la condanna senza rinvio, liberando definitivamente l'imputato da ogni sanzione.
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Detenzione e nullità della notifica: reato estinto
La Corte d'Appello condannava l'imputato per il reato di truffa. A seguito del decesso del difensore di fiducia, i giudici inviavano l'invito a eleggere domicilio presso la residenza dell'imputato. L'atto tornava indietro per compiuta giacenza e la citazione veniva notificata al difensore d'ufficio. Tuttavia, l'imputato risultava detenuto in una comunità terapeutica durante l'invio. La difesa eccepiva la nullità della notifica e l'assenza incolpevole al processo. La Corte di Cassazione ha accertato il vizio procedurale della comunicazione. Ciononostante, i giudici supremi hanno applicato il principio di immediata declaratoria della causa di non punibilità, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione e annullando la condanna senza rinvio.
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Patteggiamento e ricorso: l’accordo chiude le contestazioni
L'Imputato ha concordato con la Procura l'applicazione della pena per il reato di ricettazione. Il Tribunale ha accolto la richiesta di patteggiamento, stabilendo un aumento di pena in continuazione rispetto a una precedente condanna. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando presunti errori nel calcolo della sanzione e la mancata verifica di cause di proscioglimento immediato. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La legge limita rigidamente i motivi di impugnazione dopo un accordo tra le parti. La Corte ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorsi nulli
Alcuni imputati, condannati in primo grado per diversi reati, hanno definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, accordandosi con la Procura Generale sulla quantificazione finale della pena e rinunciando formalmente a tutti gli altri motivi di contestazione. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'errata qualificazione del fatto e l'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo stretto in secondo grado preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia negoziale, salvo vizi eccezionali legati alla formazione della volontà, alla conformità della sentenza o all'illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sui motivi rinunciati
Due imputati, condannati per ricettazione e riciclaggio, hanno definito la pena davanti alla Corte di Appello tramite la procedura di concordato in appello. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione sulle attenuanti, sul calcolo della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con il concordato, infatti, la rinuncia espressa ai motivi di impugnazione impedisce al giudice di pronunciarsi sui punti non devoluti, esonerandolo dal motivare su circostanze a cui la difesa ha liberamente rinunciato per ottenere l'accordo sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul reato dopo l’accordo
L'imputato, condannato in primo grado per ricettazione, ha raggiunto un concordato in appello per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e chiedendo l'attenuante di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi ordinari e non può ridiscutere la qualificazione del reato davanti ai giudici di legittimità. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro il patteggiamento: i limiti
L'imputato ha concordato l'applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale. Successivamente, ha deciso di impugnare la decisione contestando un vizio di motivazione per la mancata applicazione di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge circoscrive rigidamente i motivi per proporre ricorso per cassazione contro il patteggiamento a ipotesi tassative, tra le quali non rientra la generica omissione di proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha confermato la sentenza e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo e divieti
Un imputato concorda con la Procura l'applicazione della pena per il reato di truffa. Successivamente, la persona condannata presenta ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove sulla propria colpevolezza e chiedendo il proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici chiariscono che il ricorso contro il patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi e specifici stabiliti dal codice di rito, come i vizi della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'errata qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Contestare il merito delle prove dopo aver concordato la pena è vietato. L'imputato subisce quindi la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo sulla pena e ricorso: il concordato in appello regge
Tre imputati condannati in primo grado hanno stipulato un concordato in appello con il pubblico ministero per rideterminare la sanzione. La Corte di Appello ha accolto l'intesa e ha ridotto le pene. Successivamente, i condannati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi sulla valutazione delle prove, sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. Quando le parti definiscono la sanzione tramite accordo, i motivi di ricorso possono riguardare unicamente vizi del consenso, la violazione dell'intesa o una pena illegale fuori dai limiti di legge. I ricorrenti hanno subito la condanna al pagamento delle spese e a tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena
Un imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo della riduzione della pena per una contravvenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo tra le parti costituisce un vincolo processuale non modificabile unilateralmente, salvo il caso di sanzione totalmente illegale. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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Concordato in appello: pena pattuita ma ricorso inammissibile
Un imputato, condannato in primo grado per tentata rapina aggravata, concordava in secondo grado una pena ridotta con il procuratore generale. La Corte d'Appello recepiva l'intesa e riduceva la sanzione. Successivamente, il condannato presentava ricorso per Cassazione, lamentando un insufficiente sconto di pena per le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello preclude le contestazioni sul calcolo della sanzione pattuita, a meno che la pena applicata non sia del tutto illegale o vi siano vizi sul consenso. L'imputato perde definitivamente la possibilità di ridiscutere la pena e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Impugnazione del patteggiamento: patto valido e ricorso respinto
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari mediante patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l'eccessività della pena base e l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che la legge limita rigorosamente i motivi deducibili dopo l'accordo tra le parti. L'impugnazione del patteggiamento non consente di rimettere in discussione l'entità della sanzione o la mancata proscioglimento generico, poiché il patto procedurale vincola le parti alle sole ipotesi tassative previste dal codice. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha riportato condanna per rapina, lesioni e furto in abitazione. Durante il secondo grado di giudizio, la difesa e la procura hanno stipulato un concordato in appello per ottenere uno sconto di pena. In cambio della riduzione sanzionatoria, l'interessato ha rinunciato formalmente ai precedenti motivi di gravame. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di un'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sottoscrive l'accordo non può contestare in sede di legittimità i punti già rinunciati, salvo anomalie nel consenso o pene illegali. L'interessato deve quindi scontare la pena concordata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: stop al ricorso sulla colpevolezza
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame originari. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione contro la sentenza scaturita da un accordo è consentita solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso della parte pubblica o per difformità della decisione del giudice, precludendo qualsiasi riesame del merito o dei motivi a cui si era rinunciato.
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Ricorso per cassazione personale: la difesa fai-da-te non vale
L'Imputato, condannato per il reato di ricettazione nei precedenti gradi di giudizio, ha deciso di impugnare la decisione della Corte di Appello presentando un ricorso per cassazione personale. Nel proprio atto, l'uomo ha lamentato la violazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge impedisce infatti alla parte di proporre direttamente il ricorso di legittimità senza l'assistenza tecnica obbligatoria. L'atto deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. I giudici supremi hanno respinto l'atto e hanno condannato l'Imputato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: addio ai motivi di ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per reati contro il patrimonio, ha concordato una pena ridotta in secondo grado tramite la procedura di patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione dei giudici d'appello sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che, una volta concordata la pena e rinunciato agli altri motivi di impugnazione, il giudice non ha alcun dovere di motivare sulle cause di non punibilità. L'Imputato perde la facoltà di ridiscutere la propria responsabilità e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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