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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Immediata declaratoria di cause di non punibilità: no al ricorso
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che rigettava la sua richiesta di proscioglimento immediato prima del dibattimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento di rigetto della richiesta di immediata declaratoria di cause di non punibilità ha natura puramente interna al processo. Di conseguenza, questo atto non può essere impugnato autonomamente, ma l'imputato dovrà attendere la sentenza finale per poter eventualmente contestare la decisione in appello. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta i ripensamenti
Tre imputati venivano condannati in secondo grado per reati di droga dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, proponevano ricorso in Cassazione: il primo contestava la confisca di somme di denaro, mentre gli altri due lamentavano l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il primo ricorrente, la contestazione sulla confisca è risultata generica. Per gli altri due, la Corte ha chiarito che il concordato in appello e la conseguente rinuncia ai motivi di gravame precludono la possibilità di ridiscutere in sede di legittimità le questioni di merito rinunciate, come la sussistenza delle circostanze aggravanti. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Guida senza patente: l’accusa deve provare la recidiva
Il Conducente veniva condannato per il reato di guida senza patente, configurato a causa della reiterazione di una precedente violazione amministrativa nel biennio. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero posto a carico della difesa l'onere di provare la non definitività del precedente verbale. La Suprema Corte ha accolto il motivo, stabilendo che spetta alla pubblica accusa dimostrare la definitività del precedente illecito amministrativo, elemento costitutivo del reato. Tuttavia, accertato il decorso del termine massimo di cinque anni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
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Guida in stato di ebbrezza: tra errore del giudice e prescrizione
L'Automobilista subisce una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. La Corte d'appello nega la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ritenendo necessaria una richiesta esplicita del condannato. L'Automobilista propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la legge richiede solo la mancata opposizione e non un'istanza formale. La Suprema Corte accoglie la tesi difensiva, ritenendo il ricorso fondato. Di conseguenza, poiché il ricorso ha instaurato validamente il giudizio di legittimità, i giudici rilevano il decorso del tempo massimo per perseguire il reato. La Cassazione annulla quindi la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione, liberando l'imputata da ogni conseguenza penale.
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Ricorso contro il patteggiamento: l’accordo blinda la condanna
Tre imputati concordano una pena per tentato furto in abitazione. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione: uno lamenta la mancata assoluzione d'ufficio, gli altri due contestano la motivazione sulle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. La legge stabilisce infatti limiti rigidissimi per il ricorso contro il patteggiamento, consentendolo solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore sulla qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena. Le contestazioni sollevate non rientrano in queste ipotesi tassative. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condanna annullata senza querela
L'Imputata era stata condannata per il reato di furto di energia elettrica, realizzato tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica che alimentava la sua abitazione e la cantina. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, ha rilevato una violazione di legge: i giudici di appello avevano applicato retroattivamente una pena minima più severa introdotta da una riforma successiva ai fatti. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dovuto verificare la procedibilità del reato. A seguito della Riforma Cartabia, questo tipo di furto è diventato procedibile solo dietro querela della persona offesa. Poiché la società erogatrice non ha mai presentato una formale querela, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. L'Imputata viene così definitivamente prosciolta da ogni accusa.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: insulti sul treno senza reato
Due passeggeri senza biglietto su un treno hanno minacciato e insultato il capotreno. La Corte di Cassazione ha analizzato le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la Corte ha stabilito che il fatto non sussiste. Infatti, la legge richiede che l'offesa avvenga alla presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione. Nel caso specifico, erano presenti solo agenti di polizia intervenuti in servizio e un compagno di viaggio dei passeggeri. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per oltraggio per entrambi i ricorrenti. Per uno dei passeggeri, il reato di resistenza è stato dichiarato prescritto, mentre per l'altro la pena è stata rideterminata a nove mesi di reclusione per la sola resistenza.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino straniero. L'imputato era stato condannato per essere rientrato illegalmente nel territorio dello Stato senza la necessaria autorizzazione, violando la normativa sull'immigrazione. La difesa ha contestato la mancata valutazione delle cause di non punibilità durante la quantificazione della pena. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi del ricorso del tutto generici e privi di un reale confronto con la sentenza d'appello. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo fatto, addio ripensamenti
L'Imputato ha concordato una pena di un anno di reclusione e 400 euro di multa per furto aggravato. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di una motivazione dettagliata sulla qualificazione giuridica del reato da parte del Tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, questo tipo di impugnazione è ammesso solo per casi tassativi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica e non la semplice mancanza di motivazione sul punto. Inoltre, l'accordo tra le parti riduce l'obbligo di motivazione del giudice a una sintetica descrizione del fatto. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Falsità ideologica in atto pubblico: targa distrutta ma attiva
Il caso riguarda un cittadino condannato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico per aver dichiarato falsamente alla Motorizzazione Civile la distruzione di una targa di prova, in realtà ancora utilizzata. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la targa controllata potesse essere una copia e invocando la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare i fatti di causa e che l'ipotesi della targa-copia era puramente congetturale. Inoltre, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione successiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Estinzione del reato per prescrizione: inutile chiedere le attenuanti
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva già dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Poiché il reato è già estinto e l'accertamento della responsabilità non è stato contestato ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, l'eventuale riconoscimento delle attenuanti non avrebbe prodotto alcun effetto pratico o vantaggio concreto per il ricorrente. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: la Cassazione fissa i limiti
L'Imputato ha concordato una pena di due mesi di arresto per gestione illecita di rifiuti. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla colpevolezza e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento comporta la rinuncia a contestare il merito dei fatti e che la particolare tenuità del fatto non può essere richiesta in questa sede, poiché richiede una valutazione di merito incompatibile con il rito speciale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: vietato ripensarci
Il Giudice per l'udienza preliminare di Napoli applicava a un imputato la pena concordata di due mesi di reclusione per falsità in atti scolastici. L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati a vizi della volontà, difformità della sentenza rispetto all'accordo, errata qualificazione del fatto o illegalità della pena. Non è consentito contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato senza indicare ragioni specifiche e concrete. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: i limiti invalicabili
L'Imputato ha concordato una pena di tre anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione contro patteggiamento è limitato per legge a tassativi motivi, tra cui non rientra la generica contestazione sulla mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che non si indichino ragioni specifiche e concrete. Di conseguenza, l'accordo sulla pena resta valido e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino condannato per reati sugli stupefacenti. L'imputato lamentava la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di non punibilità. I giudici hanno rilevato che il ricorso era del tutto generico e non si confrontava con la sentenza d'appello. Inoltre, l'imputato aveva precedentemente rinunciato a gran parte dei motivi di gravame. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena con la Procura generale, ma successivamente ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita ai motivi non concordati. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di non punibilità se si è scelto liberamente di accordarsi sulla pena. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Confisca di beni: perché i marinai non possono riaverli
Due marinai, accusati di contrabbando di corallo, hanno impugnato la sentenza d'appello che dichiarava la prescrizione del reato ma confermava la confisca di beni (il corallo e una somma di denaro). I ricorrenti chiedevano l'assoluzione nel merito e la restituzione dei beni sequestrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che i marinai non avevano alcun interesse ad agire contro la confisca di beni, poiché essi stessi avevano ammesso che il corallo apparteneva a una società terza estranea al processo. Inoltre, l'assoluzione per prescrizione richiede un'evidenza immediata dell'innocenza, assente in questo caso. Di conseguenza, la confisca è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Dichiarazione infedele: reato prescritto ma la confisca resta
L'Amministratore di una società cooperativa era accusato del reato di dichiarazione infedele per aver inserito costi fittizi nella dichiarazione dei redditi. Dopo un annullamento con rinvio per verificare la natura inesistente o fittizia di tali costi alla luce delle riforme legislative, la Corte d'Appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando però la confisca del profitto. L'Amministratore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata riduzione della confisca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se l'innocenza emerge in modo evidente e immediato dagli atti. Nel caso specifico, i costi erano palesemente inesistenti, giustificando il mantenimento della confisca del denaro, considerata confisca diretta e quindi legittima anche dopo la prescrizione.
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Confisca nel patteggiamento: l’accordo non cancella la sanzione
Un cittadino, accusato di reati fiscali e trasferimento fraudolento di valori, concordava la pena con il giudice. Tuttavia, impugnava la sentenza lamentando l'omesso proscioglimento per insufficienza di prove e l'applicazione della confisca dei beni sequestrati, sostenendo che l'accordo escludesse tale misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la confisca nel patteggiamento è obbligatoria per i reati tributari e non può essere esclusa dall'accordo delle parti, che può riguardare solo la confisca facoltativa. Inoltre, non vi erano elementi evidenti per un proscioglimento immediato. L'imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato in primo grado per tentato omicidio, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena grazie a un concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi d'appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale implica l'accettazione della colpevolezza e l'inesistenza di cause di non punibilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare il mancato proscioglimento d'ufficio. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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