Un imprenditore, accusato di diversi fatti di bancarotta legati al fallimento della propria società, concorda con il Pubblico Ministero una pena di un anno e sei mesi di reclusione. Il Giudice per l'Udienza Preliminare recepisce l'accordo. Successivamente, l'imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando un presunto errore nel calcolo dei passaggi intermedi della pena e la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il patteggiamento per bancarotta è valido se la pena finale rispetta l'accordo e i limiti di legge. Inoltre, nel caso di molteplici fatti di bancarotta nello stesso fallimento, si applica la continuazione fallimentare e non quella ordinaria. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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