Un imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado per furto e frode informatica tramite concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione su un capo d'accusa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nel concordato in appello, i motivi di ricorso sono strettamente limitati. Sono ammissibili solo le contestazioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Non si possono invece riproporre motivi a cui si era rinunciato con l'accordo, né contestare la mancata assoluzione d'ufficio o il calcolo della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla cassa delle ammende.
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