Una Comunità Montana è stata citata in giudizio da un Comune per il mancato pagamento di somme relative alla gestione di beni agro-silvo-pastorali. La Comunità Montana ha chiamato in causa la Regione, sostenendo che quest'ultima avesse un obbligo di manleva della Regione, ovvero di tenerla indenne dal debito, in base a specifiche leggi regionali. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha sollevato un conflitto di giurisdizione, ritenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha confermato questa posizione. Ha stabilito che la pretesa della Comunità Montana contro la Regione riguarda un diritto soggettivo (un semplice obbligo di pagamento) e non un interesse legittimo (un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione). Pertanto, la giurisdizione è del giudice ordinario.
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