Una società produttrice di energia rinnovabile, tramite il suo mandatario all'incasso, ha richiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il pagamento di incentivi dovuti. Il GSE si è opposto, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, dato che aveva annullato gli incentivi in autotutela per mancanza di requisiti. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione incentivi energetici spetta al giudice ordinario. La disputa riguardava infatti un semplice pagamento di somme basato su un rapporto di diritto privato, non l'esercizio di poteri pubblici da parte del GSE. L'annullamento in autotutela costituisce una mera eccezione di merito, non altera la giurisdizione.
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