Un automobilista, coinvolto in un incidente stradale e trasportato in ospedale, è stato condannato per **guida in stato di ebbrezza** (tasso alcolemico di 1,61 g/l). L'automobilista ha contestato l'uso del referto medico che attestava il tasso, sostenendo che non fosse stato acquisito correttamente e che mancasse l'avviso al difensore. Ha anche impugnato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria in ospedale, in caso di incidente e impossibilità di usare l'etilometro, non richiede l'avviso al difensore se rientra nei protocolli sanitari. Ha inoltre confermato che la sospensione condizionale può essere negata se l'imputato ha già beneficiato in passato per reati simili, indipendentemente dalla pena minima.
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