Un individuo è stato condannato per aver portato illegalmente una pistola funzionante con un colpo in canna. Ha cercato di ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia per la "lieve entità del fatto" che quelle "generiche", sostenendo la difesa personale. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando il diniego circostanze attenuanti. I giudici hanno ritenuto che la pistola avesse un'elevata potenzialità letale e che l'individuo avesse una notevole propensione criminale, come dimostrato dai suoi precedenti. La sua condotta processuale non ha mostrato alcun segno di ravvedimento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e l'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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