Un Lavoratore, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per aver violato gli orari di rientro notturno. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. Ha sostenuto che il suo rientro volontario e la dipendenza dall'alcol avrebbero dovuto essere considerati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i giudici precedenti avevano motivato adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per attenuare la gravità del fatto, anche alla luce dei precedenti penali del Lavoratore. La Corte ha ribadito che il giudice non deve valutare ogni singolo elemento, ma solo quelli decisivi.
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