Due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado. Il primo imputato aveva precedentemente scelto il concordato in appello, concordando la pena con l'accusa. Successivamente, egli ha contestato l'eccessività della sanzione e la mancata assoluzione d'ufficio. Il secondo imputato ha invece contestato la quantificazione della pena pecuniaria, non ridotta al minimo di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude contestazioni successive sui motivi rinunciati. Inoltre, la misura della pena pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede motivazioni complesse per scostamenti minimi. Entrambi i ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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