Un condominio ha citato in giudizio un Comune e una società privata per contestare l'occupazione di un portico privato, soggetto a passaggio pubblico, da parte di un'edicola e di tavolini da bar autorizzati dall'ente pubblico. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice civile a favore di quello amministrativo per le domande contro il Comune, accogliendo l'usucapione dell'area dell'edicola da parte dell'ente pubblico. Il condominio ha proposto ricorso in Cassazione. La Seconda Sezione Civile, rilevando che il primo motivo di ricorso solleva una questione cruciale sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, ha sospeso la decisione e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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