L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha contestato una gara d'appalto indetta da un'Associazione di Enti Locali e dal suo Consorzio, che agivano come "stazione appaltante" e "centrale di committenza". L'ANAC sosteneva che questi enti non possedevano i requisiti necessari, in particolare l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, per gestire appalti pubblici. I giudici amministrativi hanno confermato l'illegittimità. L'Associazione ha poi presentato ricorso in Cassazione, mettendo in discussione la *giurisdizione amministrativa appalti pubblici*. Ha sostenuto che, essendo un ente privato, la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione ordinaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che il giudice amministrativo ha competenza esclusiva in materia di appalti pubblici, anche quando un soggetto privato funge da intermediario per conto di un ente pubblico.
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