Un Comune ha venduto a una società un lotto di terreno per l'edilizia economico-popolare, allegando una convenzione urbanistica. A causa del mancato pagamento delle rate concordate, il Comune ha ottenuto un decreto ingiuntivo. La società si è opposta, contestando la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, l'atto di vendita e la relativa convenzione urbanistica costituiscono un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo. Di conseguenza, ogni disputa sull'esecuzione di tali accordi rientra nella competenza del giudice amministrativo, come già sancito da un precedente giudicato tra le stesse parti. Vince la società opponente: la causa deve ricominciare davanti al TAR.
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