Un professionista ha chiesto al Tribunale civile il risarcimento dei danni contro un Comune. Il professionista sosteneva che l'ente pubblico, con un comportamento ritorsivo legato a precedenti liti giudiziarie, lo avesse dissuaso dal partecipare a future gare d'appalto, dichiarando eticamente inopportuno affidargli incarichi. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il riparto di giurisdizione, hanno stabilito che la causa spetta al giudice ordinario. La condotta del Comune non costituisce infatti esercizio di un potere pubblico autoritativo, ma un comportamento di mero fatto basato su valutazioni soggettive ed etiche. Di conseguenza, la tutela del professionista riguarda un diritto soggettivo leso da un comportamento ritorsivo, la cui cognizione spetta interamente al giudice civile ordinario.
Continua »