Un'impresa, classificatasi seconda in un appalto pubblico, ha citato in giudizio l'azienda vincitrice per ottenere un risarcimento, sostenendo che l'aggiudicazione fosse frutto di illeciti. La convenuta ha eccepito la competenza del giudice amministrativo, data la natura pubblica della gara. La Corte di Cassazione ha invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Il principio sancito è che una domanda di risarcimento danni proposta da un privato contro un altro privato, anche se legata a una procedura di appalto, rientra nella competenza del tribunale civile, poiché non contesta un atto della Pubblica Amministrazione ma un illecito tra privati. Vince la causa sulla giurisdizione l'impresa danneggiata.
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