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Dies A Quo — Anno 2022

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608 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Dies A Quo

Provvedimenti

Truffa assicurativa: la Cassazione smaschera il finto incidente
Un automobilista è stato condannato per il reato di truffa assicurativa dopo aver denunciato un falso sinistro stradale mai avvenuto, al fine di ottenere un risarcimento. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la querela della compagnia assicurativa fosse tardiva, basandosi sui termini particolari del Codice delle Assicurazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le norme speciali sulle frodi assicurative non riducono i tempi ordinari per sporgere querela, ma offrono tutele aggiuntive alle compagnie. Il termine di novanta giorni decorre solo dalla certezza oggettiva della truffa. Di conseguenza, la condanna a un anno di reclusione e al risarcimento dei danni è stata confermata, e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Notifica del verbale di contestazione: sanzione nulla se tardiva
L'Amministratore di un'azienda ha impugnato le sanzioni pecuniarie applicate dall'Ispettorato del Lavoro. Il fulcro della controversia riguarda la tempestività della notifica del verbale di contestazione per quattro violazioni. Gli accertamenti ispettivi si erano conclusi il 24 aprile 2007, ma la notifica del verbale è avvenuta solo il 29 novembre 2007, ben oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, stabilendo che il termine di novanta giorni decorre dal completamento delle indagini. Di conseguenza, gli atti notificati dopo la scadenza di tale termine non possono sospendere o riattivare un termine ormai già decorso. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per verificare l'effettivo rispetto dei tempi.
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Ergastolo e reati ostativi: stop all’accesso alla semilibertà
Il Condannato, condannato all'ergastolo e a un'ulteriore pena di otto anni per reati ostativi, ha richiesto l'accesso alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo che il termine di venti anni di espiazione previsto per l'ergastolo decorra solo dopo aver interamente scontato la pena per i reati ostativi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di cumulo di pene, lo scioglimento del cumulo impedisce di conteggiare il periodo del reato ostativo ai fini del calcolo per l'accesso alla semilibertà. Di conseguenza, il calcolo dei venti anni inizia solo dal giorno in cui termina l'espiazione della pena per il reato ostativo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Rivalutazione contributiva per amianto: decide la consapevolezza
Un lavoratore ha chiesto all'INPS la rivalutazione contributiva per amianto per il periodo in cui è stato esposto alla sostanza nociva. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il diritto prescritto perché erano passati più di dieci anni dal pensionamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il termine di prescrizione decennale non inizia a decorrere automaticamente dal giorno del pensionamento o dalla fine dell'esposizione. Al contrario, la prescrizione inizia a correre solo dal momento in cui il lavoratore acquisisce l'effettiva consapevolezza dell'esposizione all'amianto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Responsabilità solidale negli appalti: l’azienda risponde del TFR
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR all'azienda committente, ritenendola responsabile in solido con le cooperative appaltatrici. L'azienda committente ha eccepito la decadenza, sostenendo che il termine biennale decorresse dalla fine dei singoli contratti di appalto e non dall'ultimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. Ha stabilito che, in caso di contratti successivi senza interruzioni con lo stesso appaltatore, il termine di due anni per far valere la responsabilità solidale negli appalti decorre dalla cessazione effettiva dell'intero rapporto. Inoltre, la Corte ha confermato che la responsabilità solidale comprende anche le quote di TFR, in quanto hanno natura di retribuzione differita. Vince il lavoratore.
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Responsabilità solidale negli appalti: paga il committente
Un lavoratore ha richiesto il pagamento di differenze retributive e del TFR accumulati durante un appalto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda committente, confermando la sua responsabilità solidale negli appalti. I giudici hanno chiarito due punti fondamentali: in caso di contratti di appalto consecutivi e senza interruzioni con lo stesso fornitore, il termine di decadenza di due anni per chiedere i pagamenti inizia a decorrere solo dalla fine dell'ultimo contratto (cessazione effettiva dell'appalto) e non dalla scadenza dei singoli contratti intermedi. Inoltre, la responsabilità solidale del committente copre anche le quote di TFR, in quanto quest'ultimo costituisce una forma di retribuzione differita. L'azienda committente è stata quindi condannata in via definitiva a pagare quanto spettante al lavoratore.
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Interruzione della prescrizione: basta il sollecito senza cifre
Un avvocato ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali a un'azienda ospedaliera tramite decreto ingiuntivo. L'ente pubblico si è opposto eccependo la prescrizione decennale del credito. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della sentenza e che le lettere di sollecito dell'avvocato non avessero valore di interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il termine di prescrizione decorra effettivamente dalla pubblicazione della sentenza e non dal suo passaggio in giudicato, la lettera di sollecito inviata dal professionista costituisce un valido atto di interruzione della prescrizione. Per interrompere il termine non servono formule solenni o l'indicazione esatta della cifra, ma basta manifestare chiaramente la volontà di riscuotere il credito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione del risarcimento danni: un solo medico vince
Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto allo Stato il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulle borse di studio tra il 1983 e il 1991. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo il diritto estinto. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di un singolo medico. Per quest'ultimo, i giudici di merito avevano omesso di valutare una diffida inviata nel 2008, idonea a interrompere il decorso del tempo. Di conseguenza, mentre per la maggior parte dei medici il diritto è prescritto, per il singolo professionista la causa dovrà essere ridiscussa in appello.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, in violazione delle direttive europee. Il termine di prescrizione decennale decorreva dal 27 ottobre 1999. I medici avevano avviato un ricorso amministrativo nel 2000, poi estintosi per perenzione (inattività) nel 2010. Nel 2011 hanno promosso la causa civile. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dei medici, confermando la prescrizione del risarcimento danni. La perenzione del processo amministrativo cancella l'effetto sospensivo permanente della prescrizione, lasciando solo l'effetto interruttivo istantaneo del 2000. Di conseguenza, nel 2011 il diritto era già scaduto. Vince lo Stato.
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Limiti della giurisdizione: no al ricorso per errore sulla prescrizione
Un'impresa elettrica ha richiesto all'Autorità di Regolazione l'integrazione delle tariffe per gli utili d'impresa relativi agli anni dal 1961 al 1986. L'Autorità ha respinto la richiesta per intervenuta prescrizione del diritto, decisione confermata dal Consiglio di Stato che ha individuato la decorrenza del termine nei decreti ministeriali del 1996. La società ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del giudice amministrativo per aver erroneamente applicato le regole sulla prescrizione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'eventuale errore nell'individuazione della decorrenza della prescrizione costituisce un semplice errore di giudizio interno e non un superamento dei limiti della giurisdizione, escludendo così la possibilità di un controllo di legittimità da parte della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato.
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Omessa segnalazione di operazioni sospette: sanzione più leggera
Un Direttore di Filiale e la sua Banca sono stati sanzionati dal Ministero per l'omessa segnalazione di operazioni sospette relative a numerosi assegni circolari emessi a favore di un istituto sammarinese. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della violazione e la tempestività dell'accertamento. Tuttavia, accogliendo il ricorso dei ricorrenti su questo specifico punto, ha stabilito che si deve applicare il principio del favor rei. Di conseguenza, la sanzione originaria deve essere ricalcolata applicando la disciplina successiva più favorevole introdotta nel 2017, poiché il provvedimento non era ancora definitivo. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per rideterminare la sanzione.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro lo Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1980 e il 1990. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Da quel momento, infatti, i medici avevano la certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. I medici hanno perso la causa e non hanno ottenuto alcun indennizzo.
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Risarcimento medici specializzandi: il diritto si spegne dopo 10 anni
Un gruppo di medici, che ha frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994 senza ricevere alcuna remunerazione, ha richiesto il risarcimento medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici, confermando che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni. Questo termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha quantificato l'indennizzo. Poiché i medici hanno avviato la causa solo nel 2015, il loro diritto era ormai scaduto per prescrizione. Lo Stato vince la causa e i medici devono pagare le spese processuali.
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Rimborso con motivazione apparente: la Cassazione annulla il sì
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione dei giudici tributari regionali che avevano riconosciuto a un commerciante colpito dal sisma del 2002 in Sicilia il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, rilevando un vizio di motivazione apparente. I giudici di appello si erano infatti limitati ad affermare la tempestività della domanda di rimborso presentata dal contribuente, senza indicare la norma applicabile, la data di decorrenza dei termini né il calcolo effettuato per giungere a tale conclusione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza, ordinando un nuovo esame del caso.
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Prescrizione del diritto al risarcimento: medici contro Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva ricezione della borsa di studio durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, a causa del ritardo dello Stato italiano nel recepire le direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei medici, confermando che la prescrizione del diritto al risarcimento, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha infatti rimosso ogni incertezza sul mancato adempimento dello Stato. Di conseguenza, non avendo i medici agito tempestivamente entro i dieci anni da tale data, il loro diritto si è estinto per prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Risarcimento medici specializzandi: diritto negato per ritardo
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento del danno per la mancata o tardiva remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, basandosi sulle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il termine di prescrizione decennale per il risarcimento medici specializzandi inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Questa legge ha infatti rimosso ogni incertezza sul comportamento dello Stato italiano. Di conseguenza, avendo i medici avviato l'azione legale oltre i dieci anni da tale data, il loro diritto si è definitivamente estinto.
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Medici specializzandi: la prescrizione cancella il risarcimento
Un medico ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano per la mancata e tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati tra il 1988 e il 1990. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diritto è scaduto. La Corte ha ribadito che la prescrizione risarcimento medici specializzandi è decennale e inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha parzialmente sanato la situazione solo per chi aveva già ottenuto sentenze favorevoli, togliendo ogni dubbio sul fatto che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. Di conseguenza, l'azione legale avviata molti anni dopo è fuori tempo massimo e il professionista perde definitivamente la causa.
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Trattamento economico medici specializzandi: no ai risarcimenti
Un gruppo di medici specializzandi, diplomati tra il 1995 e il 2009, ha fatto causa allo Stato italiano per ottenere un indennizzo dovuto al mancato o tardivo recepimento delle direttive europee sulla parità di trattamento e sull'adeguata retribuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei medici. I giudici hanno chiarito che il nuovo trattamento economico medici specializzandi, introdotto nel 1999, si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e non ha effetto retroattivo. Inoltre, il blocco dell'adeguamento al costo della vita delle borse di studio per gli anni dal 1992 al 2005 è legittimo, rientrando nelle manovre di politica economica dello Stato. Infine, il diritto al risarcimento per la tardiva trasposizione delle vecchie direttive si è ormai prescritto, essendo decorso il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della legge del 1999.
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Risarcimento medici specializzandi: vince lo Stato per ritardo
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione tra il 1979 e il 2003. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il diritto prescritto, e la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento d'appello. I giudici hanno inoltre ribadito che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, con decorrenza fissa dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Lo Stato vince la causa e i medici sono condannati a pagare le spese processuali.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici sconfitti ma uno si salva
Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti prima del 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo prescritto il diritto. La Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Poiché i medici hanno agito solo nel 2014, il loro diritto era ormai estinto. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di uno dei medici a causa di un errore di omonimia non risolto dai giudici d'appello, i quali avevano omesso di pronunziare sulla sua specifica posizione. Per questo singolo medico, la causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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