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Dies A Quo — Anno 2022

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608 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Dies A Quo

Provvedimenti

Prescrizione medici specializzandi: il ritardo cancella i rimborsi
Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato il risarcimento dei danni per la mancata retribuzione degli anni di specializzazione frequentati prima del 1991. I giudici di merito hanno dichiarato estinto il diritto per la prescrizione medici specializzandi, individuando il termine iniziale di dieci anni nella data del 27 ottobre 1999, giorno di entrata in vigore della Legge 370/1999. I professionisti hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'incertezza della giurisprudenza sui canali giudiziari da seguire avesse bloccato il decorso del tempo. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando che i dubbi interpretativi non costituiscono un impedimento legale. I medici perdono definitivamente la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
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Equa riparazione per ritardo fallimento: conta la chiusura
Un gruppo di ex dipendenti ha richiesto l'equa riparazione per ritardo fallimento a causa dell'eccessiva durata della procedura di insolvenza dell'azienda, iniziata nel 1992 e chiusa nel 2017. La Corte d'Appello aveva dichiarato fuori tempo la domanda. I giudici territoriali ritenevano che il termine di sei mesi per chiedere il risarcimento decorresse dal pagamento parziale del credito, avvenuto nel 2006. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che il termine semestrale per la domanda decorre esclusivamente dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento. Il pagamento del credito riduce il periodo da indennizzare, ma non anticipa la scadenza per agire. I lavoratori hanno quindi vinto il ricorso e otterranno un nuovo giudizio.
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Conguaglio indennità di esproprio: calcolo e tempi di prescrizione
Un Ente Pubblico ha espropriato il terreno di un privato per realizzare interventi edilizi. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei vecchi criteri di calcolo, il Proprietario ha richiesto il conguaglio indennità di esproprio. L'Ente Pubblico ha opposto la prescrizione, sostenendo il decorso del termine decennale. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione del diritto al conguaglio indennità di esproprio inizia a decorrere soltanto dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale, e non dall'esproprio originario. Inoltre, ha ribadito che l'inserimento del terreno nel piano per l'edilizia economica e popolare ne attribuisce immediatamente natura edificabile. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico e dichiarato inammissibile quello incidentale del privato per difetto di forma, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
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Prescrizione del reato di ricettazione e data del furto
Due soggetti sono stati condannati per la detenzione di un fucile rubato. La Corte di Appello ha riconosciuto la prescrizione per alcuni reati minori, ma ha confermato la condanna per il reato di ricettazione, facendo decorrere il termine dalla data dell'accertamento di polizia avvenuto nel 2012 anziché dalla data di denuncia del furto avvenuta nel 2009. Gli imputati hanno ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in assenza di prove sulla data esatta di ricezione dell'arma, il calcolo della prescrizione del reato di ricettazione deve iniziare in prossimità della data del furto in forza del principio di maggior favore per il reo. Di conseguenza, il reato si era già estinto nel 2019, prima della sentenza di secondo grado.
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Prescrizione del reato di usura: le cambiali fermano il tempo
L'imputato viene condannato per il reato di usura aggravata ai danni di una vittima e di suo figlio. L'imputato propone ricorso sostenendo che la prescrizione del reato di usura sia già maturata. Secondo la difesa, il reato si sarebbe consumato con l'ultimo versamento in contanti avvenuto nel 2005. La Corte di Cassazione respinge la tesi difensiva. I giudici chiariscono che la consegna di nuove cambiali nel maggio 2006 per dilazionare il debito estende il momento consumativo del reato. La prescrizione del reato di usura decorre infatti dall'ultima riscossione o dalla consegna dei titoli di credito. Pertanto, il reato non è prescritto e la condanna diventa definitiva con l'obbligo di pagare le spese processuali.
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Prescrizione della pretesa tributaria: l’abbandono non salva
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che dichiarava prescritta la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative. Secondo i giudici d'appello, a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, il termine di prescrizione quinquennale decorreva dalla domanda giudiziale iniziale del 2004, rendendo prescritta la cartella notificata nel 2014. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la prescrizione della pretesa tributaria non ricomincia a correre dalla domanda iniziale. In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione, il termine di prescrizione decorre esclusivamente dalla data di scadenza del termine utile per riassumere la causa, rendendo definitiva la pretesa fiscale.
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Occupazione abusiva di terreni: auto rimosse e reato prescritto
Un cittadino veniva condannato dal Giudice di Pace per l'occupazione abusiva di terreni altrui tramite il parcheggio di diverse autovetture. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione contestando, tra i vari motivi, l'effettiva permanenza del reato e la decorrenza dei termini di prescrizione, considerando la natura mobile dei veicoli. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di prove sulla stabilità dell'occupazione e data la natura rimovibile delle auto, il tempo necessario per la prescrizione inizia a decorrere dalla data iniziale del fatto contestato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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Truffa a consumazione prolungata: condannato il finto promotore
Un promotore ha convinto alcune persone a iscriversi a un corso di formazione assicurando falsamente il valore legale del titolo. Le vittime hanno pagato a rate e scoperto l'inganno solo dopo una verifica ufficiale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore, confermando la condanna. La Corte ha chiarito che, in caso di truffa a consumazione prolungata, il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui l'intermediario incassa la provvigione, ma dall'ultimo pagamento effettuato dalle vittime. Inoltre, il termine per presentare la querela inizia a correre solo quando la vittima acquisisce una certezza oggettiva dell'inganno, e non dal momento del mero sospetto.
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Invasione di terreni o edifici: la prescrizione non salva l’abusivo
L'Imputata era accusata del reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente un immobile pubblico. La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ricordando che l'occupazione abusiva è un reato permanente. Di conseguenza, se l'occupazione persiste, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento dello sgombero o, in mancanza, dalla data della sentenza di condanna di primo grado. Poiché l'occupazione era ancora in corso al momento del primo giudizio, la prescrizione non era affatto maturata. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello, disponendo un nuovo processo.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’attesa fa perdere
Un lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento delle differenze contributive dopo aver ottenuto, con una precedente sentenza, il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la domanda. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il lavoro è stato prestato e la retribuzione era dovuta, e non dalla data della sentenza che accerta il livello superiore. L'attesa del giudizio sull'inquadramento rappresenta una scelta difensiva del lavoratore e non un impedimento legale ad agire. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Provvigione del mediatore: paga chi propone, non chi subentra
Una società proponente sottoscrive una proposta d'acquisto immobiliare tramite un'agenzia, riservandosi di nominare un terzo per la stipula del contratto preliminare. Successivamente, il terzo nominato firma il preliminare, ma la società proponente rifiuta di pagare la provvigione del mediatore, sostenendo di non essere più obbligata e che il diritto sia prescritto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società. I giudici chiariscono che la nomina di un terzo non interrompe il legame causale con l'attività del mediatore, confermando l'obbligo di pagamento in capo alla proponente originaria. Inoltre, la prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore decorre solo dalla firma del preliminare, momento in cui il compenso è diventato esigibile secondo gli accordi, e non dalla proposta originaria.
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Prescrizione contributi previdenziali: scontro INPS-ingegnere
Un ingegnere libero professionista contesta la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi poiché la richiesta di pagamento è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'INPS ricorre in Cassazione sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisca occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione dei contributi previdenziali. Inoltre, l'ente evidenzia che una proroga governativa aveva spostato in avanti la scadenza del pagamento, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione non decide direttamente, ma rimette la causa alla Sezione Quarta civile per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza del termine di prescrizione.
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Prescrizione dei contributi: il rinvio fiscale salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per il decorso del tempo. La Corte d'Appello aveva accolto questa tesi, calcolando il termine di cinque anni dalle scadenze ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva dei pagamenti, tenendo conto anche dei rinvii governativi dei termini fiscali. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'INPS erano tempestive e il debito non era prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Due ingegneri, dipendenti pubblici, svolgevano anche attività libero-professionale. L'INPS li iscriveva d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2007, richiedendo il pagamento dei contributi tramite avvisi di addebito. I professionisti si opponevano eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello accoglieva le pretese dell'INPS ma ometteva totalmente di pronunciarsi sulla prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che la prescrizione contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere sempre esaminata, anche d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi erano ormai prescritti. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non è stato sospeso. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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