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Dies A Quo — Anno 2022

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608 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Dies A Quo

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: stop dell’INPS
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi omessi, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che per la prescrizione contributi Gestione Separata il termine iniziale coincide con la scadenza del pagamento dei contributi stessi e non con il successivo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a un Professionista per la gestione separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, accolta in appello. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine e l'impatto delle proroghe dei versamenti sulla prescrizione contributi previdenziali, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione nomofilattica.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vince l’INPS
Un libero professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per l'anno 2008 alla Gestione Separata, sostenendo che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per prescrizione quinquennale. Secondo il lavoratore, il termine di cinque anni andava calcolato dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009, rendendo tardiva la richiesta dell'INPS notificata il 27 giugno 2014. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe disposte via decreto (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti agli studi di settore, fissata nel caso specifico al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS è stata considerata tempestiva e il professionista è stato condannato a pagare i contributi e le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista riteneva il debito estinto per decorso del tempo, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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Gestione Separata INPS: partita IVA non basta per l’obbligo
Una professionista ha impugnato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo un reddito annuo inferiore a cinquemila euro e contestando il carattere abituale della propria attività di avvocato. La Corte d'appello aveva ritenuto obbligatoria l'iscrizione basandosi esclusivamente sull'iscrizione all'albo e sulla partita IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, chiarendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA costituiscono solo presunzioni semplici e non legali di abitualità. Di conseguenza, il giudice di merito deve valutare concretamente tutti gli elementi, compreso il basso reddito, per stabilire se l'attività sia davvero abituale o solo occasionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Ricalcolo della pensione: la Cassazione salva gli arretrati
Tre pensionati hanno chiesto all'INPS il ricalcolo della pensione per ottenere l'importo corretto basato sull'ottanta per cento della base pensionabile. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendola interamente decaduta per il decorso del termine di tre anni previsto dalla legge. I pensionati si sono rivolti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto parzialmente il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la decadenza triennale per la richiesta di ricalcolo della pensione non cancella l'intero diritto. Essa colpisce esclusivamente le differenze sui singoli ratei scaduti prima del triennio precedente alla causa. I ratei successivi restano pienamente esigibili. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi della Gestione separata dovuti da una professionista per l'anno 2010. La Corte d'Appello aveva calcolato il termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza ordinaria di pagamento. La Cassazione ha invece stabilito che il rinvio dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011 sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta prima della nuova scadenza quinquennale ricalcolata al 6 luglio 2011, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Rimborso imposte sisma 1990: il dipendente vince contro il Fisco
Una contribuente, residente in un Comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in busta paga negli anni 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che solo il datore di lavoro potesse chiedere il rimborso e che il termine fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il lavoratore dipendente ha pieno diritto a richiedere il rimborso imposte sisma 1990. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 31 del 2008, rendendo tempestiva la domanda della contribuente. Vince la contribuente, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
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Usucapione di un immobile: il contratto cancella il possesso
Un comproprietario ha richiesto il rilascio di un locale occupato, ma la controparte ha eccepito l'avvenuta usucapione di un immobile, accolta nei primi gradi di giudizio. La Cassazione ha ribaltato la decisione, rilevando che la Corte d'Appello ha ignorato un contratto del 1973 che trasferiva formalmente il possesso ai proprietari originari, interrompendo la continuità temporale necessaria per usucapire. Inoltre, i giudici hanno omesso di considerare l'effetto interruttivo di una precedente richiesta di rilascio del 1992, sebbene dichiarata inammissibile. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Occultamento di scritture contabili: reddito zero ma ditta attiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quindici mesi di reclusione per un imprenditore accusato di occultamento di scritture contabili. L'indagine era partita dal mancato rinvenimento, presso la sede della ditta, delle fatture emesse verso alcuni clienti, i quali avevano invece regolarmente registrato i documenti in copia. L'imprenditore aveva presentato una dichiarazione dei redditi pari a zero, nonostante le transazioni commerciali effettive e documentate dai controlli incrociati. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza delle copie delle fatture presso l'emittente fa presumere il loro occultamento intenzionale per evadere le imposte. Inoltre, trattandosi di un reato permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno dell'accertamento fiscale e non dalla cessazione dell'attività.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Cessione del credito alla PA: il silenzio non vale come assenso
Un'azienda stradale ha ceduto a un'altra società privata il proprio credito verso un'importante società pubblica concessionaria per lavori autostradali. La società pubblica ha rifiutato la cessione oltre il termine di quindici giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici. La Corte d'Appello aveva ritenuto valida la cessione per via del ritardo nel rifiuto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società pubblica. I giudici hanno chiarito che la cessione del credito verso la Pubblica Amministrazione a favore di soggetti non bancari o finanziari richiede sempre l'adesione espressa dell'ente pubblico. Il semplice silenzio o il ritardo non equivalgono ad accettazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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