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Dies A Quo — Anno 2022

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608 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Dies A Quo

Provvedimenti

Prescrizione dell’abuso edilizio: annullata la demolizione
I gestori di una struttura ricettiva vengono condannati per aver realizzato opere senza permesso di costruire. Gli imputati ricorrono in Cassazione contestando la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, negata in appello per presunta insolvibilità. La Suprema Corte accoglie il motivo, ritenendo le condizioni economiche irrilevanti per la sostituzione della pena. Poiché nel frattempo è decorso il termine quinquennale dal sopralluogo del 2016, si è compiuta la prescrizione dell'abuso edilizio. La Cassazione annulla la sentenza senza rinvio e revoca l'ordine di demolizione delle opere abusive.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Riassunzione del processo: la forma vince sul fallimento
Una società debitrice e i suoi fideiussori contestavano a un istituto di credito la nullità di alcuni contratti bancari. Durante il giudizio d'appello, la società debitrice veniva dichiarata fallita. La Corte d'appello dichiarava l'estinzione del giudizio, ritenendo tardiva la riassunzione del processo da parte della banca. Secondo i giudici di secondo grado, il termine per riattivare la causa decorreva dalla ricezione della comunicazione di fallimento inviata dal curatore anni prima. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che, in caso di fallimento, l'interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione del processo decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione viene legalmente conosciuta dalle parti, e non dalla mera conoscenza stragiudiziale del fallimento.
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Contratto di affitto agrario: la firma per ricevuta non basta
Una società agricola ha occupato un terreno ritenendo concluso un contratto di affitto agrario sulla base di una proposta firmata "per ricevuta" da uno solo dei comproprietari. Il comproprietario ha agito in giudizio contestando l'occupazione abusiva, poiché l'accordo non si era mai perfezionato. I giudici di merito hanno accolto la domanda del proprietario, escludendo che la firma per ricevuta o un accordo verbale potessero concludere un contratto in deroga alle norme di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che la firma "per ricevuta" non equivale ad accettazione e che per i contratti agrari in deroga è necessaria la forma scritta assistita dalle associazioni di categoria, oltre al consenso di tutti i comproprietari del bene.
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Responsabilità del collegio sindacale: no alla difesa passiva
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione di centomila euro inflitta dall'Autorità di vigilanza al Presidente del collegio sindacale di una banca. L'istituto di credito aveva venduto azioni proprie ai clienti senza pubblicare il prescritto prospetto informativo, realizzando un'offerta al pubblico abusiva. Il ricorrente si era difeso eccependo la tardività della contestazione, l'esclusiva colpa dei vertici aziendali e invocando l'applicazione di norme successive più favorevoli. I giudici hanno respinto ogni difesa, ribadendo la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza. I sindaci non possono limitarsi a una ricezione passiva delle informazioni fornite dagli amministratori, ma devono attivarsi autonomamente di fronte a evidenti segnali di allarme per tutelare i risparmiatori e il mercato.
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Contratto a progetto: sanzione confermata per finta autonomia
L'Amministratore di una società ha impugnato un'ordinanza di pagamento di oltre quarantamila euro emessa dall'Ispettorato del Lavoro. La sanzione derivava dalla riqualificazione di quindici collaborazioni in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a causa della mancanza di un progetto specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministratore, confermando la legittimità della sanzione. I giudici hanno chiarito che il verbale di accertamento notificato interrompe la prescrizione quinquennale e che il termine di novanta giorni per la notifica decorre solo dal completamento delle indagini ispettive. Inoltre, l'assenza di un reale contratto a progetto fa scattare la presunzione di lavoro dipendente.
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Prescrizione medici specializzandi: lo Stato vince sul tempo
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1986 e il 1997, ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata remunerazione durante la scuola di specializzazione, a causa del tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato. I tribunali di merito hanno respinto la domanda per intervenuta prescrizione decennale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la prescrizione medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha rimosso ogni incertezza sul diritto all'indennizzo. Le incertezze giurisprudenziali precedenti non sospendono il termine, in quanto i medici avrebbero potuto interrompere l'inerzia con una semplice diffida stragiudiziale. Di conseguenza, i medici hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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